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ART. 1, COMMA 359 – MODIFICHE ALL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

Vengono riviste le norme in materia di assegno unico universale, attraverso l’incremento di alcuni importi e la stabilizzazione di alcune norme di favore.

In particolare:
- il comma 357, integrando l’art. 4, c.1, del d.lgs. n. 230 del 2021, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del medesimo comma 1, come rivalutati alle variazioni dell'indice del costo della vita, sono incrementati del 50% (la norma previgente stabiliva per ciascun figlio minorenne e, limitatamente all'anno 2022, per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante). Tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo, già riconosciuta per il 2022, è incrementata del 50%;
- viene reso strutturale (prima limitato al solo 2022) l'importo di 175 euro mensile (aumentato del 50%) per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età;
- viene resa permanente (e non più limitata al 2022) anche la maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media, prevista per ciascun figlio con disabilità di età compresa fra 18 e 21 anni;
- viene conseguentemente eliminata la maggiorazione più contenuta (80 euro mensili) prevista dal 2023 per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, nonché l'assegno dell'importo pari a 85 euro mensili per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni (che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 del decreto legislativo n. 230 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante);
- infine, attraverso la modifica dell’art. 5, c. 9-bis, viene reso permanente e non più limitato al 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l'incremento di 120 euro al mese degli importi della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF.

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